Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Ricorso avverso cartella di pagamento recante il ruolo derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni relative all'I.V.A. e all'I.R.A.P. dell'anno 2001 presentate nel 2002 - Indicazione del termine decadenziale di notificazione della cartella risultante non dalla disposizione impugnata bensì dall'art. 36, comma 2, lettera 'a)', del d.lgs. n. 46 del 1999 - Individuazione di disposizione non applicabile nel giudizio principale - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono manifestamente inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'art. 1, comma 5- ter , lettera a ), numero 2), del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, della legge di conversione 31 luglio 2005, n. 156 - il quale dispone che la notificazione delle cartelle di pagamento derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni è effettuata, a pena di decadenza, «entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'art. 36- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» -, sollevate con riferimento agli artt. 3, 23, 24, 31, 41, 47, 53 e 97 della Costituzione. Infatti il giudizio principale ha ad oggetto l'impugnazione di una cartella di pagamento derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni relative all'IRAP e all'IVA dell'anno 2001, presentate nell'anno 2002, il cui termine di notificazione non è stabilito dal denunciato art. 25, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973 - applicabile solo dal 10 agosto 2005 per le cartelle relative alle dichiarazioni presentate a decorrere dall'anno 2004 - ma dall'art. 36, comma 2, lettera a ), del d.lgs. n. 46 del 1999; sicché il giudice a quo non deve fare applicazione della norma censurata. - Per un caso analogo, v. le citate ordinanze n. 384 e n. 294/2007.
Riguarda ancheart. 1 d.l. 106/2005
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - NOTIFICA AL CONTRIBUENTE DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO DELLE IMPOSTE LIQUIDATE AI SENSI DELL'ART. 36-BIS DEL D.P.R. N. 600 DEL 1973 - MANCATA PREVISIONE DI UN TERMINE DECADENZIALE - DENUNCIATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA IN DANNO DEL CONTRIBUENTE DESTINATARIO DI UNA ISCRIZIONE A RUOLO, DEL PRINCIPIO DELLA CERTEZZA NELL'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI, DEL DIRITTO DI DIFESA - SOPRAVVENUTA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA NORMA CENSURATA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI RIMETTENTI.
Restituzione ai giudici a quibus , per un nuovo esame della rilevanza alla luce del mutato quadro normativo, degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 23 e 24 Cost., dell'articolo 25 del d. P. R. 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b) , del d.lgs. 27 aprile 2001, n. 193, nella parte in cui non fissa un termine decadenziale per la notifica al contribuente della cartella recante il ruolo derivante dalla liquidazione effettuata ai sensi dell'art. 36- bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, atteso che, nelle more del giudizio, è intervenuta la sent. n. 280 del 2005, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma impugnata nella parte in cui non prevede un termine, fissato a pena di decadenza, entro il quale il concessionario deve notificare al contribuente la cartella di pagamento delle imposte liquidate ai sensi dell'art. 36- bis del d.P.R. n. 600 del 1973.
Riguarda ancheart. 1 d.lgs. 193/2001
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - CARTELLA RECANTE IL RUOLO DERIVANTE DALLA LIQUIDAZIONE ('EX' ART. 36-BIS DEL D.P.R. N. 600/1973) DELLE IMPOSTE DOVUTE IN BASE ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI - NOTIFICA AL CONTRIBUENTE - MANCATA FISSAZIONE DEL TERMINE DI DECADENZA - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ASSERITA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEL PRINCIPIO DI CERTEZZA NELL’ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI - OMESSA PREVISIONE DEL TERMINE PER LA NOTIFICA AL CONTRIBUENTE - IMPOSSIBILITÀ DI DESUMERE DETTO TERMINE DA ALTRI ATTI DEL PROCEDIMENTO - ASSOGGETTAMENTO DEL CONTRIBUENTE ALLA PRETESA ESECUTIVA DEL FISCO PER UN TEMPO INDETERMINATO O CORRISPONDENTE AL TERMINE ORDINARIO DI PRESCRIZIONE - DISCIPLINA IRRAGIONEVOLE E LESIVA DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA' - NECESSITÀ DI UN SOLLECITO INTERVENTO DEL LEGISLATORE.
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dal decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193, nella parte in cui non prevede un termine, fissato a pena di decadenza, entro il quale il concessionario deve notificare al contribuente la cartella di pagamento delle imposte liquidate ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Premesso che, nel disciplinare il procedimento di riscossione delle imposte liquidate ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, le disposizioni che si sono succedute nel tempo hanno sempre collegato l’atto finale ed “esterno” del procedimento stesso (la notifica della cartella) ad un atto precedente (consegna dei ruoli all’esattore) a sua volta legato ad atti preesistenti, sicché vi era comunque certezza relativamente al termine ultimo entro il quale il contribuente doveva venire a conoscenza della pretesa del fisco, il venir meno della fissazione di un termine per la consegna dei ruoli al concessionario non consente più di individuare un termine certo entro il quale deve intervenire la notifica della cartella di pagamento delle imposte liquidate ai sensi del citato art. 36-bis, sicché la disposizione censurata si pone in contrasto con l’art. 24 Cost., il quale non consente che il contribuente sia assoggettato all’azione esecutiva del fisco per un tempo indeterminato e comunque, se corrispondente a quello ordinario di prescrizione, certamente eccessivo e irragionevole, soprattutto ove si consideri che l’Amministrazione, in tale procedimento, è chiamata a compiere una elementare operazione di verifica meramente formale. Essendo preclusa alla Corte costituzionale la possibilità sia di determinare tale termine, competendo la sua individuazione alla ragionevole discrezionalità del legislatore, sia di individuare in taluno di quelli già previsti dalla legge – ma per attività “interne” all’Amministrazione – un termine che possa disciplinare anche la (successiva) notifica della cartella di pagamento al contribuente, risulta indispensabile un sollecito intervento legislativo con il quale si colmi ragionevolmente la lacuna conseguente alla dichiarazione di illegittimità costituzionale, dovendo il legislatore tenere conto del carattere estremamente elementare dell’attività di liquidazione ex art. 36-bis e della successiva attività di iscrizione nei ruoli. - Sulla possibilità, alla stregua della normativa vigente prima delle modificazioni introdotte dal decreto legislativo n. 193 del 2001, di individuare un termine certo entro il quale doveva intervenire la notifica della cartella di pagamento ad opera del concessionario, v. le citate ordinanze nn. 107/2003 e 352/2004.
Riscossione delle imposte - Imposte sui redditi - Notifica al contribuente della cartella di pagamento - Termine decadenziale - Mancata previsione - Denunciata disparità di trattamento tra contribuenti, lesione del diritto di difesa, del principio della certezza del diritto, del principio di imparzialità dell’amministrazione pubblica, del principio della capacità contributiva - Insufficiente motivazione in ordine alla rilevanza e alla individuazione delle questioni - Manifesta inammissibilità.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 53 e 97 della Costituzione, degli artt. 17 (nel testo vigente per le dichiarazioni presentate prima del 1° gennaio 1999), 24 e 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui non fissano un termine decadenziale per la notifica al contribuente della cartella recante il ruolo derivante dalla liquidazione, ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi. Il giudice ‘a quo’, infatti, non fornisce una sufficiente motivazione sia in ordine alla rilevanza, poiché non chiarisce quali dei testi normativi disciplinano le fattispecie sottoposte al suo esame, sia in ordine alla individuazione delle questioni di costituzionalità proposte. - V. sentenza citata n. 107/2003.
Riguarda ancheart. 17 Riscossione imposte sul redditoart. 24 Riscossione imposte sul reddito
Riscossione delle imposte - Imposte sul reddito - Liquidazione - Notifica della cartella esattoriale o dell’avviso di mora - Inesistenza di un termine perentorio - Denunciata disparità di trattamento rispetto al contribuente soggetto all’accertamento ordinario, nonché violazione del diritto di difesa, dei principî in tema di prestazioni patrimoniali e capacità contributiva, tutela della famiglia, attività economiche e risparmio, e buon andamento e imparzialità dell’amministrazione pubblica - Pronuncia del rimettente sulla nullità dell’avviso di mora - Conseguente irrilevanza delle censure - Manifesta inammissibilità della questione.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 31, 41, 47, 53 e 97 della Costituzione, degli artt. 17, 23, 24 e 25 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 - nel testo anteriore alla modifica operata dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 – per la mancata fissazione di alcun termine di decadenza per la notifica al contribuente della cartella recante il ruolo derivante dalla liquidazione (ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973) delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi. Il rimettente, infatti, essendosi inequivocamente pronunciato sulla nullità dell'impugnato avviso di mora, ha reso del tutto irrilevanti, ai fini del logico sviluppo della decisione, le ulteriori censure con riguardo alla inesistenza di un termine perentorio per la notifica della cartella esattoriale nell'ipotesi di accertamento formale.
Riguarda ancheart. 17 Riscossione imposte sul redditoart. 23 Riscossione imposte sul redditoart. 24 Riscossione imposte sul reddito
Riscossione delle imposte - Imposte sul reddito - Riscossione mediante ruolo - Indicazione nella cartella di pagamento (notificata al contribuente) della data di consegna dei ruoli all’intendenza di finanza - Mancata previsione - Conseguente impossibilità di un controllo sull’osservanza del termine e sulla tempestività della pretesa tributaria - Prospettata violazione del principio di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione e del diritto di agire in giudizio del contribuente - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo vigente prima delle modificazioni recate dall’art. 11 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, censurato, in riferimento agli artt. 97, primo comma e 24, primo comma della Costituzione, “nella parte in cui non prevede che la cartella di pagamento debba indicare anche la data di consegna del ruolo all’intendenza di finanza”, in quanto comporterebbe per il contribuente una eccessiva difficoltà per l’accertamento dell’eventuale violazione del termine stabilito a pena di decadenza per la consegna stessa. Tale data era infatti, conoscibile dal contribuente senza oneri eccessivi, già prima dell’instaurazione del giudizio, sia attraverso l’affissione del processo verbale di consegna sia attraverso l’esercizio del diritto di accesso ai documenti, cosicché il controllo sull’osservanza del termine risultava pienamente possibile, con salvezza del diritto di agire in giudizio e dei principi di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione finanziaria, peraltro sempre vincolata all’osservanza delle regole, delle procedure e dei termini stabiliti dalla legge, anche indipendentemente dagli effetti di decadenza che possano essere collegati alla inosservanza dei termini medesimi. A.M.M.
Riguarda ancheart. 11 d.lgs. 46/1999
Giudice 'a quo' - Commissione tributaria provinciale di caltanissetta - Ordinanza di rimessione - Indicazione delle disposizioni legislative denunciate - Errore materiale cadente sul dispositivo - Correzione in base ad inequivoco riferimento contenuto nella motivazione dell'atto.
L'indicazione dell'art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, quali norme impugnate, contenuta nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione emessa il 4 aprile 1998 dalla Commissione tributaria di Caltanissettta, deve ritenersi imputabile ad errore materiale, essendo la censura di incostituzionalita' inequivocamente riferita, nel testo della motivazione, all'art. 28 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e all'art. 25 del citato d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Riguarda ancheart. 26 Riscossione imposte sul redditoart. 28 legge 449/1997art. 36-bis Accertamento imposte sui redditi
Imposta sul reddito delle persone fisiche - Procedura di liquidazione delle imposte, in base alle dichiarazioni - Cartella di pagamento (emessa ai sensi dell'art. 36-bis del d.p.r. n. 600 del 1973) - Mancata previsione della sottoscrizione autografa e dell'obbligo di motivazione - Asserita violazione del diritto di difesa dei contribuenti e del principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione - Erroneita' del presupposto interpretativo assunto dal rimettente - Manifesta infondatezza.
Manifesta infondatezza, per palese erroneita' del presupposto su cui essa si fonda, circa l'essenzialita' della sottoscrizione autografa per ogni atto amministrativo, della questione di legittimita' Costituzionale dell'art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, denunziato in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 97 della Costituzione, nella parte in cui omette di indicare la sottoscrizione autografa tra gli elementi costitutivi della cartella di pagamento. Costituisce infatti diritto vivente, il principio secondo cui l'autografia della sottoscrizione e' elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi previsti dalla legge ed e' regola sufficiente che dai dati contenuti nel documento sia possibile individuare con certezza l'autorita' da cui l'atto proviene. Inoltre, per quanto riguarda l'asserita mancanza dell'obbligo di motivazione della cartella di pagamento, il rimettente ha omesso di considerare che tale obbligo e' ora in via generale imposto dall'art. 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e che, pertanto, la mancanza di motivazione nella cartella di pagamento, impugnata nel giudizio 'a quo', non puo' ascriversi a vizio di legittimita' costituzionale della norma, ma solo, eventualmente, a vizio dell'atto.