Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IMPOSTE SUL REDDITO - VERSAMENTO SUPERIORE AL DOVUTO - DIRITTO, PER LA MAGGIORE IMPOSTA PAGATA, ALL'INTERESSE DEL 4,5 PER CENTO PER OGNUNO DEI SEMESTRI INTERI, ESCLUSO IL PRIMO, COMPRESI TRA LA DATA DEL VERSAMENTO O DELLA SCADENZA DELL'ULTIMA RATA DEL RUOLO, IN CUI E' STATA ISCRITTA LA MAGGIORE IMPOSTA, E LA DATA DELL'ORDINATIVO O DELL'ELENCO DI RIMBORSO - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Non e' fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 44, primo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, il quale stabilisce a favore del contribuente, iscritto al ruolo per un ammontare d'imposta superiore a quello dovuto, per l'imposta effettivamente pagata, il diritto agli interessi per ognuno dei semestri interi, escluso il primo, compresi fra la data della scadenza dell'ultima rata del ruolo in cui e' stata iscritta la maggiore imposta e la data dell'ordinativo o dell'elenco del rimborso. La norma costituisce peculiare disciplina della materia tributaria, riconducibile al principio della maturazione a semestri interi degli interessi sulle somme di cui e' disposta la restituzione ed e' apprestata dal legislatore nella sua discrezionalita', in considerazione delle esigenze connesse alle operazioni di liquidazione dell'imposta e di formazione dei ruoli nonche' di quelle degli uffici preposti allo svolgimento dei complessi procedimenti restitutori. Non sussiste, pertanto, la lamentata disparita' di trattamento del contribuente colpito da accertamento successivamente dichiarato illegittimo, rispetto a chi ne sia andato esente, anche se entrambi abbiano dichiarato correttamente il proprio reddito, poiche' e' proprio nelle modalita' e nei termini quantitativi del ristoro che si manifesta la predetta discrezionalita' legislativa, con scelte variamente articolate. Tantomeno la denunziata discriminazione tra contribuenti assoggettati ad accertamento, in base ai diversi periodi di emissione del ruolo e dell'ordinativo, puo' assumere rilievo nel giudizio di costituzionalita', trattandosi di eventuali differenze riferibili a circostanze di fatto inerenti all'applicazione della disposizione. Ne', infine, sussiste disparita' di trattamento rispetto alla (piu' favorevole) disciplina dell'IVA, quanto al diverso sistema di calcolo dei rimborsi, traendo quest'ultima origine dall'obbligo di adeguamento a direttive comunitarie e dovendosi altresi' precisare che tale normativa esclude comunque la computabilita' dei periodi necessari alla liquidazione del rimborso e che, al di fuori dei casi espressamente individuati dal legislatore, l'eventuale vuoto legislativo e' da integrare con il ricorso ai principi generali gia' richiamati dalla Corte. - V. O. nn. 288/1988 e 93/1989. red.: A.M. Marini
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IMPOSTE SUL REDDITO - VERSAMENTO SUPERIORE AL DOVUTO - DIRITTO, PER LA MAGGIORE IMPOSTA PAGATA, ALL'INTERESSE DEL 4,5 PER CENTO PER OGNUNO DEI SEMESTRI INTERI, ESCLUSO IL PRIMO, COMPRESI TRA LA DATA DEL VERSAMENTO O DELLA SCADENZA DELL'ULTIMA RATA DEL RUOLO, IN CUI E' STATA ISCRITTA LA MAGGIORE IMPOSTA, E LA DATA DELL'ORDINATIVO O DELL'ELENCO DI RIMBORSO - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA RISERVA DI LEGGE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Non e' fondata, in riferimento all'art. 23 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 44, primo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, il quale stabilisce a favore del contribuente, iscritto al ruolo per un ammontare d'imposta superiore a quello dovuto, per l'imposta effettivamente pagata, il diritto agli interessi per ognuno dei semestri interi, escluso il primo, compresi fra la data del versamento o della scadenza dell'ultima rata del ruolo in cui e' stata iscritta la maggiore imposta e la data dell'ordinativo o dell'elenco del rimborso. Secondo un orientamento pacificamente accolto dalla giurisprudenza costituzionale, il principio della riserva di legge va inteso in senso relativo, ponendo l'obbligo per il legislatore di determinare preventivamente e sufficientemente criteri direttivi di base e linee generali di disciplina dell'attivita' amministrativa ed, in particolare, esso non puo' ritenersi violato quando esista un modulo procedimentale con il quale venga a realizzarsi la collaborazione di una pluralita' di organi al fine di escludere eventuali arbitrii dell'amministrazione. E infatti, nella specie, le operazioni confluenti nell'atto finale dell'ordinativo di pagamento, realizzano un complesso 'iter' procedimentale, cui partecipa una pluralita' di organi sia della stessa amministrazione finanziaria che estranei ad essa, ognuno dei quali e' tenuto a svolgere - sulla base di uno stretto ordine normativamente regolato - atti o sequenze coordinate di atti destinati a concludersi, al termine del procedimento, con l'ordinativo di pagamento. - S. nn. 4/1957, 51/1960, 5/1963, 21/1969, 129/1969, 67/1973, 27/1979 e 507/1988. red.: A.M. Marini
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IMPOSTE SUL REDDITO - VERSAMENTO SUPERIORE AL DOVUTO - DIRITTO, PER LA MAGGIORE IMPOSTA PAGATA, ALL'INTERESSE DEL 4,5 PER CENTO PER OGNUNO DEI SEMESTRI INTERI, ESCLUSO IL PRIMO, COMPRESI TRA LA DATA DEL VERSAMENTO O DELLA SCADENZA DELL'ULTIMA RATA DEL RUOLO, IN CUI E' STATA ISCRITTA LA MAGGIORE IMPOSTA, E LA DATA DELL'ORDINATIVO O DELL'ELENCO DI RIMBORSO - PRETESA VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALL' INDENNIZZO, IN CASO DI ESPROPRIO TEMPORANEO DI UN BENE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Non e' fondata, in riferimento all'art. 42 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 44, primo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, il quale stabilisce a favore del contribuente, iscritto al ruolo per un ammontare d'imposta superiore a quello dovuto, per l'imposta effettivamente pagata, il diritto agli interessi per ognuno dei semestri interi, escluso il primo, compresi fra la data del versamento o della scadenza dell'ultima rata del ruolo in cui e' stata iscritta la maggiore imposta e la data dell'ordinativo o dell'elenco del rimborso. Nella specie, a parte il problema dell'assimilabilita' al provvedimento ablatorio ipotizzato dall'art. 42 Cost., non si pone un problema di espropriazione senza indennizzo, poiche' il diritto nasce con una specifica configurazione che ne limita l'oggetto e ne disciplina, fin dall'origine, il contenuto e le modalita'. - S. n. 74/1964. red.: A.M. Marini
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IMPOSTE SUL REDDITO - VERSAMENTO SUPERIORE AL DOVUTO - DIRITTO, PER LA MAGGIORE IMPOSTA PAGATA, ALL'INTERESSE DEL 4,5 PER CENTO PER OGNUNO DEI SEMESTRI INTERI, ESCLUSO IL PRIMO, COMPRESI TRA LA DATA DEL VERSAMENTO O DELLA SCADENZA DELL'ULTIMA RATA DEL RUOLO, IN CUI E' STATA ISCRITTA LA MAGGIORE IMPOSTA, E LA DATA DELL'ORDINATIVO O DELL'ELENCO DI RIMBORSO - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Non e' fondata, in riferimento all'art. 53 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell' art. 44, primo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, il quale stabilisce a favore del contribuente, iscritto al ruolo per un ammontare d'imposta superiore a quello dovuto, per l'imposta effettivamente pagata, il diritto agli interessi per ognuno dei semestri interi, escluso il primo, compresi fra la data del versamento o della scadenza dell' ultima rata del ruolo in cui e' stata iscritta la maggiore imposta e la data dell'ordinativo o dell'elenco del rimborso. E' palese l'improprieta' del riferimento al detto parametro, poiche', nella specie, non si controverte sulla idoneita' del soggetto a concorrere alle pubbliche spese, bensi' sulla costituzionalita' di una disciplina che concerne un rapporto di restituzione di tributi indebitamente riscossi, regolato dal legislatore secondo particolari modalita'. red.: A.M. Marini
TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE SUL REDDITO - RIMBORSI DI IMPOSTE PAGATE - CORRESPONSIONE DI INTERESSI - DISCIPLINA LIMITATIVA - ESCLUSIONE (PER IL PRIMO SEMESTRE FRA LA DATA DEL VERSAMENTO DEL TRIBUTO E LA DATA DELL'ORDINATIVO) E TASSO DEL 6% SEMESTRALE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 602, ART. (44 MODIFICATO DALL'ART. 8 DEL D.L. 6 LUGLIO 1974 N. 260 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 14 AGOSTO 1974, N. 354, NONCHE' DALL'ART. 2 DEL D.L. 4 MARZO 1976, N. 30 CONVERTITO NELLA LEGGE 2 MAGGIO 1976, N. 160 E DALL'ART. 3 D.P.R. 24 DICEMBRE 1976, N. 920). - COST., ARTT. 3 E 53.
Rientra nella discrezionalita` del legislatore disciplinare, secondo modalita` diverse da quelle adottate nel regime civilistico e lavoristico, gli interessi per il rimborso di imposte pagate, data la speciale natura del credito cui si riferiscono nonche` la particolarita` dei soggetti e dei presupposti. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 44 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - successivamente modificato dall'art. 8 D.L. 6 luglio 1974, n. 260, convertito con modificazioni in Legge 14 agosto 1974, n. 354, nonche` dall'art. 2 D.L. 4 marzo 1976, n. 30, convertito nella Legge 2 maggio 1976, n. 160 e dall'art. 3 d.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920 - denunciato per l'esclusione della corresponsione degli interessi, con riguardo ai rimborsi di imposte pagate, per il primo semestre fra la data del versamento del tributo e la data dell'ordinativo e per il pagamento degli stessi ad un tasso del 6% semestrale).
Riguarda ancheart. 3 d.P.R. 920/1976art. 8 d.l. 260/1974art. 2 d.l. 30/1976