Art. 47
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 ottobre 1973 al 1 luglio 1999. Leggi il testo vigente →
La vendita dei beni pignorati si effettua a pubblico incanto, a cura dell'esattore, senza autorizzazione dell'autorita' giudiziaria.
Testo vigente dal 16 ottobre 1973 al 1 luglio 1999 · versione 0 su Normattiva