Art. 47

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La vendita dei beni pignorati si effettua a pubblico incanto, a cura dell'esattore, senza autorizzazione dell'autorita' giudiziaria.

Testo vigente dal 16 ottobre 1973 al 1 luglio 1999 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602~art47 · fonte su Normattiva