Art. 47
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 luglio 1999 al 9 giugno 2001. Leggi il testo vigente →
I conservatori dei pubblici registri mobiliari ed immobiliari eseguono le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti e le iscrizioni e le cancellazioni di ipoteche richieste dal concessionario, nonche' la trascrizione dell'assegnazione prevista dall'articolo 85 in esenzione da ogni tassa e diritto. I conservatori sono altresi' tenuti a rilasciare in carta libera e gratuitamente al concessionario l'elenco delle trascrizioni ed iscrizioni relative ai beni da lui indicati, contenente la specificazione dei titoli trascritti, dei crediti iscritti e del domicilio dei soggetti a cui favore risultano fatte le trascrizioni e le iscrizioni.
Testo vigente dal 1 luglio 1999 al 9 giugno 2001 · versione 62 su Normattiva