Art. 47

I conservatori dei pubblici registri mobiliari ed immobiliari eseguono le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti e le iscrizioni e le cancellazioni di ipoteche richieste dal concessionario, nonche' la trascrizione dell'assegnazione prevista dall'articolo 85 in esenzione da ogni ((tributo)) e diritto. 57 I conservatori sono altresi' tenuti a rilasciare in carta libera e gratuitamente al concessionario l'elenco delle trascrizioni ed iscrizioni relative ai beni da lui indicati, contenente la specificazione dei titoli trascritti, dei crediti iscritti e del domicilio dei soggetti a cui favore risultano fatte le trascrizioni e le iscrizioni.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193

57

con decorrenza dal 1 luglio 1999

Il D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193 ha disposto con l'art. 4, comma 1 che la modifica apportata al comma 1 si applica a decorrere dal 1° luglio 1999.

Testo vigente dal 9 giugno 2001 al 1 gennaio 2027 · versione 69 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602~art47 · fonte su Normattiva