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La gestione della nave-scuola di cui alla lettera e) dell'articolo 1, come servizio di qualificazione professionale dei marittimi, viene regolata a mezzo di apposite convenzioni stipulate tra amministrazioni o enti interessati e societa' indicate nel medesimo articolo 1. Tali convenzioni sono approvate dal Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le partecipazioni statali. Gli oneri derivanti dalle predette convenzioni sono a carico dei bilanci delle amministrazioni o degli enti interessati.

Testo in vigore dal 24 dicembre 1974 al 24 luglio 1977

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urn:nir:stato:legge:1974-12-20;684~art11 · fonte su Normattiva