Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni ha facolta': di convocare, in qualsiasi momento, l'adunanza generale o una sezione del Consiglio; di richiedere che il Consiglio, su determinate questioni, si pronunzi in adunanza generale; di disporre la pubblicazione degli atti del Consiglio, concernenti materie di particolare interesse.

Testo vigente dal 31 dicembre 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-12-10;693~art9 · fonte su Normattiva