Art. 9 — Poteri del Ministro
Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni ha facolta': di convocare, in qualsiasi momento, l'adunanza generale o una sezione del Consiglio; di richiedere che il Consiglio, su determinate questioni, si pronunzi in adunanza generale; di disporre la pubblicazione degli atti del Consiglio, concernenti materie di particolare interesse.
Testo vigente dal 31 dicembre 1975
