Art. 7 — Criteri e modalità per l'accensione dei mutui
Il Ministro del tesoro, con proprio decreto emanato, su proposta del Ministro dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalita' per l'accensione dei mutui di cui agli articoli 3, 4 e 6 ed individua gli istituti di credito abilitati.
Testo vigente dal 12 febbraio 1992
