Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 novembre 1973 al 28 dicembre 1975. Leggi il testo vigente →

Le elargizioni previste dall'articolo 14 del regio decreto 13 marzo 1921, n. 261, modificato con la legge 22 gennaio 1942, n. 181 e col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 luglio 1947, n. 836, ratificato con modifiche dalla legge 10 febbraio 1953, n. 116, a favore delle famiglie dei funzionari di pubblica sicurezza, degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa delle forze armate di polizia vengono elevate alla misura unica di lire 2.000.000. 1 La disposizione di cui al primo comma del presente articolo si applica anche a favore delle famiglie delle ispettrici e delle assistenti di polizia.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 27 ottobre 1973, n. 629

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La L. 27 ottobre 1973, n. 629 ha disposto (con l'art. 3) che "La misura della speciale elargizione a favore delle famiglie degli appartenenti alle forze di polizia, vittime del dovere, di cui alla legge 22 febbraio 1968, n. 101, e' elevata a L. 10.000.000".

Testo in vigore dal 14 novembre 1973 al 28 dicembre 1975

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Che cosa è cambiato dal 14 novembre 1973

Confronto con la versione in vigore dal 5 marzo 1968 al 14 novembre 1973.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 27 ottobre 1973, n. 629

    La L. 27 ottobre 1973, n. 629 ha disposto (con l'art. 3) che "La misura della speciale elargizione a favore delle famiglie degli appartenenti alle forze di polizia, vittime del dovere, di cui alla legge 22 febbraio 1968, n. 101, e' elevata a L. 10.000.000".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1968-02-22;101~art1 · fonte del testo