((Con decorrenza dal 1 gennaio 1975, l'importo annuo della pensione, determinato in conformita' dell'articolo precedente, in nessun caso puo' essere superiore all'85 per cento della retribuzione considerata nell'articolo stesso ne' inferiore, sia per le pensioni dirette sia per le pensioni indirette e di riversibilita', alla misura del trattamento minimo in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti alla data del 1 gennaio 1975. La pensione annua e' divisa in 13 quote di cui una sara' corrisposta in occasione delle festivita' natalizie)).

Testo vigente dal 31 luglio 1975

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 luglio 1975

Confronto con la versione in vigore dal 1 luglio 1966 al 31 luglio 1975. 16 parole tolte, 40 parole aggiunte.

tolto: L'importoaggiunto: Con decorrenza dal 1 gennaio 1975, l'importo annuo della pensione, determinato in conformita' dell'articolo precedente, in nessun caso puo' essere superiore all'85 per cento della retribuzione considerata nell'articolo stessotolto: , ne' Inferiore a lire 390.000 annue aggiunto: ne' inferiore, sia per le pensioni dirette tolto: ed a "lire 260.000 annue per quelle aggiunto: sia per le pensioni indirette e di riversibilita'aggiunto: , alla misura del trattamento minimo in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti alla data del 1 gennaio 1975. La pensione annua e' divisa in 13 quotetolto: , di cui una sara' corrisposta in occasione delle festivita' natalizie.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-03-25;329~art5 · fonte del testo