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L'importo annuo della pensione determinato in conformita' del precedente art. 4 in nessun caso puo' essere superiore all'80 per cento della retribuzione considerata dall'articolo stesso, ne' inferiore a lire 156.000 annue. La pensione annua e' divisa in 13 quote, di cui una e' corrisposta in occasione delle festivita' natalizie.
Testo in vigore dal 16 aprile 1958 al 1 luglio 1966
