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((L'importo annuo della pensione, determinato in conformita' dell'articolo precedente, in nessun caso puo' essere superiore all'85 per cento della retribuzione considerata nell'articolo stesso, ne' Inferiore a lire 390.000 annue per le pensioni dirette ed a "lire 260.000 annue per quelle indirette e di riversibilita'. La pensione annua e' divisa in 13 quote, di cui una sara' corrisposta in occasione delle festivita' natalizie)).
Testo in vigore dal 1 luglio 1966 al 31 luglio 1975
