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((L'importo annuo della pensione, determinato in conformita' dell'articolo precedente, in nessun caso puo' essere superiore all'85 per cento della retribuzione considerata nell'articolo stesso, ne' Inferiore a lire 390.000 annue per le pensioni dirette ed a "lire 260.000 annue per quelle indirette e di riversibilita'. La pensione annua e' divisa in 13 quote, di cui una sara' corrisposta in occasione delle festivita' natalizie)).

Testo in vigore dal 1 luglio 1966 al 31 luglio 1975

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 luglio 1966

Confronto con la versione in vigore dal 16 aprile 1958 al 1 luglio 1966. 11 parole tolte, 25 parole aggiunte.

L'importo annuo della pensioneaggiunto: , determinato in conformita' tolto: del precedente art. 4 aggiunto: dell'articolo precedente, in nessun caso puo' essere superiore tolto: all'80 aggiunto: all'85 per cento della retribuzione considerata tolto: dall'articolo aggiunto: nell'articolo stesso, ne' tolto: inferiore alire 156 aggiunto: Inferiore a lire 390.000 annue per le pensioni dirette ed a "lire 260.000 annue aggiunto: per quelle indirette e di riversibilita'. La pensione annua e' divisa in 13 quote, di cui una tolto: e' aggiunto: sara' corrisposta in occasione delle festivita' natalizie.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-03-25;329~art5 · fonte del testo