Per gli iscritti di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, che hanno optato per le prestazioni stabilite dal regolamento approvato con il regio decreto 1° febbraio 1925, n. 217, il trattamento complessivo di pensione calcolato ai sensi dell'art. 4 della presente legge e' maggiorato del 5 per cento.

Testo vigente dal 16 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-25;329~art9 · fonte del testo