Rivalutazione delle pensioni maturate anteriormente al 1 gennaio 1954 e adeguamento dei contributi
Art. 2
Le maggiorazioni di cui al precedente articolo non si applicano alle pensioni che raggiungono o superano l'importo di lire 42.000 mensili. Le maggiorazioni predette si applicano alle pensioni inferiori all'importo di lire 42.000 mensili fino a concorrenza dell'importo stesso.
Testo vigente dal 19 maggio 1962
