Art. 3
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Con decorrenza dal 1 gennaio 1961 e fino al 31 dicembre 1966, in aggiunta ai contributi di cui al primo comma dell'articolo 26 della legge 1 luglio 1955, n. 638, e dell'articolo 4 della presente legge, e' dovuto un contributo nella misura dello 0,60 per cento della retribuzione globale mensile del lavoratore e della tredicesima mensilita', da versare al Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas. Detto contributo dello 0,60 per cento e' posto a carico del datore di lavoro e dei lavoratori in ragione, rispettivamente, di due terzi e di un terzo.
Testo in vigore dal 19 maggio 1962 al 22 aprile 1965
