Art. 6 — Accordo per commettere un reato quando questo non sia commesso
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[1]Il cittadino che si accordi con nativo dell'Africa Italiana allo scopo di commettere un reato, se questo non sia commesso, e' punito, pei il solo fatto dell'accordo, con pena commisurata fino ad un quarto del minimo comminato per il reato. Tuttavia la pena non puo' superare per i delitti un anno di reclusione e lire duemila di multa, per le contravvenzioni tre mesi di arresto e lire cinquecento di ammenda.
[2]Nel caso di accordo per commettere un delitto contro la personalita' dello Stato previsto nel libro II, titolo I del Codice penale, il cittadino per il solo fatto dell'accordo, e' punito con la pena commisurata ad un terzo del minimo comminato per il reato, entro il limite massimo di due anni di reclusione e quattromila lire di multa.
[3]Nei casi suddetti la pena, qualora quella comminata per il delitto sia la morte o l'ergastolo, e' la reclusione fino rispettivamente ad anni quattro e ad anni tre.
Testo in vigore dal 21 luglio 1939 al 16 dicembre 2009
