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Le violazioni di cui agli articoli precedenti quando sia possibile, devono essere contestate immediatamente. Se non puo' farsi luogo alla contestazione immediata, l'accertamento dell'infrazione deve essere notificato entro 30 giorni all'interessato. La mancata notifica produce l'estinzione dell'obbligo di pagare la somma dovuta. Il trasgressore e' ammesso a pagare presso l'Ufficio del registro della sede dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste con effetto liberatorio una somma pari al minimo della sanzione prevista. Il personale di sorveglianza forestale che accerta le infrazioni deve trasmettere copia del verbale al capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio.

Testo in vigore dal 27 ottobre 1967 al 15 dicembre 1981

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-10-09;950~art4 · fonte del testo