I titoli non denunciati entro il termine indicato nell'art. 1 perdono ogni efficacia e nessuna azione potra' essere fatta valere verso emittente neppure a titolo di indebito arricchimento.
Testo vigente dal 26 luglio 1952
I titoli non denunciati entro il termine indicato nell'art. 1 perdono ogni efficacia e nessuna azione potra' essere fatta valere verso emittente neppure a titolo di indebito arricchimento.
Testo vigente dal 26 luglio 1952
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1952-07-11;911~art3 · fonte del testo