I titoli di credito emessi dalle aziende di credito e dagli uffici postali all'ordine di enti o persone indicati nel secondo comma dell'articolo precedente e dagli stessi girati sono ammessi al pagamento a condizione che venga dimostrata dal richiedente la legittimita' del rapporto che ha dato origine alla trasmissione di titoli, e sempre che questi non siano prescritti e non sia decorso il termine per l'azione di indebito arricchimento. Nella valutazione la Commissione di cui al precedente art. 5 terra' in ogni caso presenti le disposizioni contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 428.

Testo vigente dal 26 luglio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-07-11;911~art7 · fonte del testo