I depositi bancari e postali, tuttora esistenti presso gli istituti ed aziende di credito e presso gli uffici postali, le cassette di sicurezza, i titoli di credito tuttora assoggettati al blocco sono ammessi allo sblocco, mediante il provvedimento di cui al successivo art. 9. Sono esclusi dallo sblocco i depositi, le cassette ed i titoli di credito di cui al comma precedente, appartenenti a cittadini tedeschi e giapponesi, enti militari, civili e politici tedeschi e giapponesi, enti militari italiani, uffici, organizzazioni o formazioni dipendenti dalla Repubblica sociale o dai cessati partiti, nazionale fascista e fascista repubblicano, alla soppressa milizia volontaria per la sicurezza nazionale o alla disciolta opera di previdenza della stessa. L'apertura delle cassette di sicurezza intestate agli enti o persone di cui al comma precedente sara' fatta con l'assistenza di un notaio, di un delegato della Direzione generale del tesoro, di un delegato della Ragioneria generale dello Stato e di un delegato della Direzione generale della finanza straordinaria omessa ogni altra formalita'.

Testo vigente dal 26 luglio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-07-11;911~art6 · fonte del testo