Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare

Art. 29 — Caricazione oltre la marca di bordo libero

L'articolo 1217 del Codice della navigazione e sostituto dal seguente: "Il comandante che naviga con la nave carica oltre la linea di massimo carico e' punito con l'ammenda non inferiore a lire 5.000 per tonnellata in sovraccarico. Fuori dei casi di concorso, l'armatore, il quale omette di esercitare il dovuto controllo per impedire l'infrazione della presente norma, e' punito, a titolo di colpa, con l'ammenda non inferiore a lire 50.000. Le norme dei commi precedenti si applicano anche all'armatore o al comandante di nave straniera la quale ai sensi dell'articolo 185 sia soggetta alle norme del titolo VI, capo I, libro I, parte I del presente Codice".

Testo vigente dal 5 luglio 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-06-05;616~art29 · fonte su Normattiva