Art. 1 — Sostituzione della sanzione amministrativa all'ammenda
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Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali e' prevista soltanto la pena dell'ammenda, salvo quanto previsto negli articoli 10 e 14.
Testo in vigore dal 2 gennaio 1976 al 15 dicembre 1981
