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Al personale non di ruolo, collocato presso enti similari nel territorio dello Stato, ai sensi del decreto legislativo 22 febbraio 1946, n. 137, sono attribuiti lo stato giuridico ed il trattamento economico previsti per i dipendenti non di ruolo di pari categoria in servizio presso gli enti medesimi. I provvedimenti relativi alla risoluzione del rapporto di impiego del personale suddetto sono subordinati al nulla-osta del Ministero dell'interno, tranne il caso in cui essi siano adottati per motivi disciplinari o per raggiungimento dei limiti di eta' o di servizio. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale sanitario incaricato ed interno; per il rimanente personale sanitario il nulla-osta previsto dal comma precedente e' di competenza dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1953 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1953-12-27;957~art4 · fonte del testo