Art. 6
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Al personale delle aziende municipalizzate sono attribuiti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale di pari grado o categoria dipendente dalle aziende presso le quali sia stato collocato ai sensi del decreto legislativo 22 febbraio 1946, n. 137. Il personale suddetto sara' considerato in soprannumero, qualora non vi siano posti vacanti con funzioni analoghe a queste stabilite nel relativo decreto Ministeriale di collocamento, e sara' riassorbito, secondo l'ordine di anzianita' di servizio, entro il limite massimo della meta' delle nuove assunzioni che saranno disposte. ((Il personale in pianta stabile delle aziende municipalizzate, temporaneamente collocato presso enti locali diversi dalle aziende stesse, e' considerato, a tutti gli effetti, di ruolo con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 1953, n. 957, con la qualifica di organico che sara' determinata dal Ministero dell'interno, qualora essa non risulti dal provvedimento ministeriale di collocamento)). Al personale previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo precedente.
Testo in vigore dal 15 novembre 1962 al 16 dicembre 2010
