Art. 6
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Al personale delle aziende municipalizzate sono attribuiti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale di pari grado o categoria dipendente dalle aziende presso le quali sia stato collocato ai sensi del decreto legislativo 22 febbraio 1946, n. 137. Il personale suddetto sara' considerato in soprannumero, qualora non vi siano posti vacanti con funzioni analoghe a queste stabilite nel relativo decreto Ministeriale di collocamento, e sara' riassorbito, secondo l'ordine di anzianita' di servizio, entro il limite massimo della meta' delle nuove assunzioni che saranno disposte. Il personale collocato presso enti locali diversi dalle aziende municipalizzate s'intende assimilato al relativo personale non di ruolo, con l'osservanza delle disposizioni previste dal precedente art. 4; esso potra', tuttavia, chiedere di essere assunto presso aziende similari a quelle di provenienza, con diritto ad essere nominato, qualora in possesso dei prescritti requisiti, entro il limite della meta' delle nuove assunzioni che saranno effettuate dalla data di entrata in vigore della presente legge. Al personale previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo precedente.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1953 al 15 novembre 1962
