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((Nella prima attuazione della presente legge, la qualifica iniziale di collocatore di 3ª classe prevista dal precedente art. 3 e' conferita in soprannumero, in attesa di graduale assorbimento nel contingente di 6000 posti previsto dallo stesso art. 3, al personale incaricato di cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, ed ai coadiutori di cui alla legge 21 agosto 1949, n. 586. Il conferimento della qualifica di collocatore di 3ª classe, previsto dal precedente comma, e' effettuato a domanda degli interessati, che alla data dell'entrata in vigore della presente legge siano in possesso di licenza elementare, previo giudizio favorevole della Commissione prevista dal successivo art. 17, al personale che sia in servizio al 16 maggio 1956 e che alla stessa data:

  • a)non abbia compiuto il 65° anno di eta';
  • b)abbia almeno sei mesi di anzianita' di servizio regolarmente prestato;
  • c)sia in possesso dei requisiti generali richiesti per l'ammissione negli impieghi alle dipendenze dello Stato. La stessa Commissione procedera' all'inquadramento del personale tenendo conto delle funzioni da questo esercitate, dell'anzianita' di servizio e della capacita' dimostrata. Il conferimento della qualifica di collocatore di 3ª classe, previsto dal primo comma del presente articolo, e' disposto mediante decreto Ministeriale e decorre, a tutti gli effetti, dal 10 luglio 1936)).

Testo in vigore dal 8 gennaio 1958 al 20 gennaio 1959

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Che cosa è cambiato dal 8 gennaio 1958

Confronto con la versione in vigore dal 25 giugno 1956 al 8 gennaio 1958. 58 parole tolte, 65 parole aggiunte in 4 capoversi.

Nella prima attuazione della presente legge, la qualifica iniziale di collocatore di tolto: III aggiunto: 3ª classe prevista dal precedente art. 3 e' conferitatolto: , in soprannumero, in attesa di graduale assorbimento tolto: e fino al limite massimo aggiunto: nel contingente di 6000 posti aggiunto: previsto dallo stesso art. 3, al personale incaricato di cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520tolto: . I posti che eventualmente rimarranno disponibili dopo il conferimento della qualifica di collocatore di III classe al personale incaricato di cui al comma precedente, verranno conferiti fino al gia' indicato limite massimo di 6000aggiunto: , ed ai coadiutori di cui alla legge 21 agosto 1949, n. tolto: 581 aggiunto: 586. Il conferimento della qualifica di collocatore di tolto: III aggiunto: 3ª classe, previsto tolto: dai precedenti commi aggiunto: dal precedente comma, e' effettuato a domanda degli interessati, aggiunto: che alla data dell'entrata in vigore della presente legge siano in possesso di licenza elementare, previo giudizio favorevole della Commissione prevista dal successivo art. 17, al personale che sia in servizio tolto: alla data della presente legge aggiunto: al 16 maggio 1956 e che alla stessa data:

b) tolto: sia in possesso di licenza elementare;

tolto: c) abbia almeno sei mesi di anzianita' di servizio regolarmente prestato;

tolto: daggiunto: c) sia in possesso dei requisiti generali richiesti per l'ammissione negli impieghi alle dipendenze … tenendo conto delle funzioni da questo esercitate, dell'anzianita' di servizio e della capacita' dimostrataaggiunto: . Il conferimento della qualifica di collocatore di 3ª classe, previsto dal primo comma del presente articolo, e' disposto mediante decreto Ministeriale e decorre, a tutti gli effetti, dal 10 luglio 1936.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-05-16;562~art16 · fonte del testo