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((Per l'attuazione - a cura ed a carico dell'Azienda nazionale autonoma delle strade - della parte piu' urgente del programma di sistemazione, miglioramento ed adeguamento delle strade statali rientranti fra gli itinerari internazionali e le arterie di grande circolazione, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 200 miliardi da erogare in 7 esercizi finanziari, in ragione di 20 miliardi di lire in ciascuno degli esercizi dal 1960-61 al 1963-64 e di lire 40 miliardi in ciascuno degli esercizi dal 1964-65 al 1966-67)).

Testo in vigore dal 23 gennaio 1963 al 16 gennaio 1966

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 1/1966

    Ha colpito questo articolo
    10 gennaio 1966

    Il quarto comma dell'art. 81 della Costituzione, che dispone l'obbligo del legislatore di indicare i mezzi per far fronte a nuove o maggiori spese, è stato interpretato sia nel senso che l'obbligo riguardi esclusivamente le leggi che, promulgate dopo l'approvazione del bilancio preventivo, ne alterino l'equilibrio, sia in quello che tale obbligo abbia riferimento e debba essere osservato nei confronti di qualsiasi altra legge che immuti in materia di spese non già di fronte alla legge di bilancio, o non soltanto di fronte a questa, ma di fronte alla legislazione preesistente. La seconda delle surriferite interpretazioni è quella conforme alla lettera e allo spirito della Costituzione, in quanto la limitazione della "copertura" al solo esercizio in corso si ridurrebbe ad una vanificazione dell'obbligo stesso, che, invece, deve essere osservato dal legislatore ordinario anche nei confronti di spese nuove o maggiori che la legge prevede siano inserite negli stati di previsione della spesa di esercizi futuri. Si deve, quindi, ammettere la possibilità di ricorrere, nei confronti della copertura di spese future, oltre che ai mezzi consueti, anche alla previsione di maggiori entrate, tutte le volte che essa si dimostri sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in un equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare negli esercizi futuri, e non in contraddizione con le previsioni del Governo, quali risultano dalla relazione della situazione economica e dal programma di sviluppo del paese, sui quali punti la Corte costituzionale potrà portare il suo esame, nei limiti della sua competenza. Sono, pertanto, costituzionalmente illegittime le norme contenute negli artt. 1 e 4 della legge 13 agosto 1959 n. 904, in riferimento all'art. 81, quarto comma, della Costituzione, le quali, senza alcuna indicazione dei mezzi di copertura, si sono limitate ad autorizzare l'iscrizione di una spesa di 200 miliardi, ripartita in dieci rate di 20 miliardi ciascuna, in dieci esercizi successivi con inizio dall'esercizio 1960-61.

    Art. 81 cost. · Art. 1 Sistemazione, miglioramento e adeguamento delle strade statali di primaria importanza e integrazione di fondi per l'esecuzione del programma autostradale · Art. 4 Sistemazione, miglioramento e adeguamento delle strade statali di primaria importanza e integrazione di fondi per l'esecuzione del programma autostradale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 23 gennaio 1963

Confronto con la versione in vigore dal 2 novembre 1959 al 23 gennaio 1963. 20 parole tolte, 31 parole aggiunte.

Per l'attuazione - a cura ed a carico dell'Azienda nazionale autonoma delle strade tolto: statali - della parte piu' urgente del programma di sistemazione, miglioramento ed adeguamento delle strade statali tolto: rientrante aggiunto: rientranti fra gli itinerari internazionali e le arterie di grande circolazione, e' autorizzata la spesatolto: , complessiva di 200 miliardi di lire da erogare, con corrispondenti stanziamenti per ciascun esercizio, in dieci aggiunto: complessiva di lire 200 miliardi da erogare in 7 esercizi finanziari, in ragione di 20 miliardi di lire aggiunto: in ciascuno degli esercizi dal 1960-61 al tolto: 1969-70 aggiunto: 1963-64 e di lire 40 miliardi in ciascuno degli esercizi dal 1964-65 al 1966-67.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1959-08-13;904~art1 · fonte del testo