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Le somme di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge sono inscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro per i lavori pubblici e' autorizzato ad assumere impegni fino alla concorrenza complessiva di lire 200 miliardi, per i lavori di cui all'art. 1, e di lire 40 miliardi, per i lavori di cui all'art. 2. Il loro pagamento sara' ripartito negli esercizi finanziari indicati, entro i limiti delle somme per ciascuno di essi previste. Sulle somme stesse grava, nella misura dello 0,75 per cento, la quota oneri generali da attribuirsi all'A.N.A.S. in dipendenza dell'attuazione del programma stradale e autostradale. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 18 dicembre 1962, n.1748
2La L. 18 dicembre 1962, n.1748 ha disposto (con l'art. 3) che "A decorrere dall'esercizio 1962-63, sugli stanziamenti annuali quali risultano dalla presente legge, la quota oneri generali prevista dall'articolo 4 della legge 13 agosto 1959, n. 904, e' elevata all'1,50 per cento, di cui non meno di due terzi dovranno essere destinati alla spesa per la compilazione dei progetti."
Testo in vigore dal 23 gennaio 1963 al 16 gennaio 1966
