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Le somme di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge sono inscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro per i lavori pubblici e' autorizzato ad assumere impegni fino alla concorrenza complessiva di lire 200 miliardi, per i lavori di cui all'art. 1, e di lire 40 miliardi, per i lavori di cui all'art. 2. Il loro pagamento sara' ripartito negli esercizi finanziari indicati, entro i limiti delle somme per ciascuno di essi previste. Sulle somme stesse grava, nella misura dello 0,75 per cento, la quota oneri generali da attribuirsi all'A.N.A.S. in dipendenza dell'attuazione del programma stradale e autostradale.

Testo in vigore dal 2 novembre 1959 al 23 gennaio 1963

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 1/1966

    Ha colpito questo articolo
    10 gennaio 1966

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 13 agosto 1959 n. 904, che autorizza le iscrizioni delle somme previste nello stato di previsione delle spese del Ministero dei lavori pubblici fino alla concorrenza di l. 200 miliardi, ripartite negli esercizi finanziari indicati, in riferimento all'ultimo comma dell'art. 72 della Costituzione, il quale prevede "la procedura normale di esame e di approvazione diretta" da parte delle Camere per i disegni di legge "di approvazione di bilanci e di consuntivi", per essere stata la legge stessa approvata in Commissione. La norma in esame, invero, non approva un bilancio ne' una norma di bilancio, ma autorizza il Governo ad inscrivere nei bilanci futuri determinate somme destinate a determinate spese, e il Ministro dei lavori pubblici ad assumere impegni di spese entro limiti definiti e lungo un certo arco di tempo. Sicché la norma impugnata si pone come un prius di fronte alla legge di approvazione del bilancio, quale titolo giuridico della futura spesa, e non ricade perciò tra quelle per le quali il precetto costituzionale impone la procedura normale in assemblea.

    Art. 81 cost. · Art. 1 Sistemazione, miglioramento e adeguamento delle strade statali di primaria importanza e integrazione di fondi per l'esecuzione del programma autostradale · Art. 4 Sistemazione, miglioramento e adeguamento delle strade statali di primaria importanza e integrazione di fondi per l'esecuzione del programma autostradale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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