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Nulla e' innovato per quanto riguarda la corresponsione, fino, al 31 dicembre 1970, dei compensi fissi e addizionali di cui all'articolo 1 al personale medico universitario che svolge attivita' assistenziale negli istituti clinici gestiti direttamente dalle universita' e negli istituti clinici e cliniche universitarie gestite dagli enti e istituti di cui all'articolo 2 della presente legge. A decorrere dal 1 gennaio 1971, gli enti ospedalieri e gli istituti di cui all'articolo 2 verseranno alle universita', per l'attivita' assistenziale svolta nelle unita' convenzionate, la somma corrispondente al costo necessario per dotare di personale medico ospedaliero a tempo definito con il trattamento economico delle classi intermedie, ogni unita' a direzione universitaria, in base agli organici previsti dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, rapportati agli organici delle unita' a direzione ospedaliera del complesso convenzionato. L'universita' dovra' destinare tale somma alla corresponsione al personale medico universitario che svolge comunque attivita' assistenziale di una indennita' non utile ai fini previdenziali ed assistenziali. Tale indennita' non potra' essere superiore a quella necessaria per equiparare il trattamento economico a quello del personale medico ospedaliero di pari funzioni ed anzianita'. Ove lo consenta l'ammontare dei fondi disponibili, l'indennita' dovra' essere uguale a quella necessaria, per ottenere l'equiparazione dei trattamenti economici. L'onere di cui al comma precedente grava sul bilancio degli enti ospedalieri degli altri istituti convenzionati di cui all'articolo 2. La somma globale di cui al secondo comma sara' determinata con la convenzione che dovra' essere stipulata a norma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 129. In detta convenzione sara' stabilito il costo, calcolato con le modalita' di cui al comma precedente, del personale medico ospedaliero eventualmente in servizio nelle unita' a direzione universitaria da detrarre dal costo globale. I consigli di amministrazione delle universita' che gestiscono direttamente gli istituti clinici corrisponderanno al personale medico universitario che svolge comunque attivita' assistenziale l'indennita' di cui al secondo comma nella misura e con le modalita' nello stesso indicate.2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
2La Corte Costituzionale con sentenza 24 giugno-10 luglio 1981 (in 1a s.s. G.U. 15.07.1981 n. 193) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 4 della legge 25 marzo 1971, n. 213 (recante: "Soppressione dei compensi fissi per i ricoveri ospedalieri di cui all'art. 82 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e della Cassa nazionale di conguaglio di cui al decreto-legge 18 novembre 1967, n. 1044, convertito nella legge 17 gennaio 1968, n. 4"), nella parte in cui stabilisce che l'indennita' in esso prevista non e' utile ai fini assistenziali e previdenziali".
Testo in vigore dal 16 luglio 1981 al 22 dicembre 2008
