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Nulla e' innovato per quanto riguarda la corresponsione, fino, al 31 dicembre 1970, dei compensi fissi e addizionali di cui all'articolo 1 al personale medico universitario che svolge attivita' assistenziale negli istituti clinici gestiti direttamente dalle universita' e negli istituti clinici e cliniche universitarie gestite dagli enti e istituti di cui all'articolo 2 della presente legge. A decorrere dal 1 gennaio 1971, gli enti ospedalieri e gli istituti di cui all'articolo 2 verseranno alle universita', per l'attivita' assistenziale svolta nelle unita' convenzionate, la somma corrispondente al costo necessario per dotare di personale medico ospedaliero a tempo definito con il trattamento economico delle classi intermedie, ogni unita' a direzione universitaria, in base agli organici previsti dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, rapportati agli organici delle unita' a direzione ospedaliera del complesso convenzionato. L'universita' dovra' destinare tale somma alla corresponsione al personale medico universitario che svolge comunque attivita' assistenziale di una indennita' non utile ai fini previdenziali ed assistenziali. Tale indennita' non potra' essere superiore a quella necessaria per equiparare il trattamento economico a quello del personale medico ospedaliero di pari funzioni ed anzianita'. Ove lo consenta l'ammontare dei fondi disponibili, l'indennita' dovra' essere uguale a quella necessaria, per ottenere l'equiparazione dei trattamenti economici. L'onere di cui al comma precedente grava sul bilancio degli enti ospedalieri degli altri istituti convenzionati di cui all'articolo 2. La somma globale di cui al secondo comma sara' determinata con la convenzione che dovra' essere stipulata a norma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 129. In detta convenzione sara' stabilito il costo, calcolato con le modalita' di cui al comma precedente, del personale medico ospedaliero eventualmente in servizio nelle unita' a direzione universitaria da detrarre dal costo globale. I consigli di amministrazione delle universita' che gestiscono direttamente gli istituti clinici corrisponderanno al personale medico universitario che svolge comunque attivita' assistenziale l'indennita' di cui al secondo comma nella misura e con le modalita' nello stesso indicate.2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

2

La Corte Costituzionale con sentenza 24 giugno-10 luglio 1981 (in 1a s.s. G.U. 15.07.1981 n. 193) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 4 della legge 25 marzo 1971, n. 213 (recante: "Soppressione dei compensi fissi per i ricoveri ospedalieri di cui all'art. 82 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e della Cassa nazionale di conguaglio di cui al decreto-legge 18 novembre 1967, n. 1044, convertito nella legge 17 gennaio 1968, n. 4"), nella parte in cui stabilisce che l'indennita' in esso prevista non e' utile ai fini assistenziali e previdenziali".

Testo in vigore dal 16 luglio 1981 al 22 dicembre 2008

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 4, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 11940/2025

    7 maggio 2025
    • ISTRUZIONE E SCUOLE
    • UNIVERSITÀ

    In tema di trattamento economico aggiuntivo spettante ai docenti universitari impegnati in attività assistenziali, l'art. 6 del d.lgs. n. 517 del 1999, richiamando l'art. 102, comma 2, del d.P.R. n. 382 del 1980, ha fissato, con una chiara finalità perequativa, un criterio di quantificazione del trattamento economico che tenga conto, da un lato, del trattamento economico già corrisposto al docente dall'Università e, dall'altro, dell'assetto della dirigenza medica e della struttura della retribuzione per essa delineata dalle parti collettive, con la conseguenza che ai docenti non può essere operata l'estensione automatica della disciplina dettata per ciascuna componente del trattamento retributivo dai CCNL della dirigenza medica succedutisi nel tempo, dovendo, al contrario, essere verificata l'adeguatezza delle risorse stanziate ai sensi del comma 2 del citato art. 6, globalmente considerate, ad assicurare la finalità perequativa dei trattamenti complessivi e non delle singole voci stipendiali, secondo un criterio di "congruità e proporzione".

    Art. 4

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 126/1981

    Ha colpito questo articolo
    10 luglio 1981

    Non viola il principio di uguaglianza l'art. 4 della legge 25 marzo 1971 n. 213, che attribuisce ai professori universitari che svolgono attivita` assistenziali nelle cliniche universitarie il medesimo trattamento economico che percepiscono gli ospedalieri che non siano docenti universitari. Ne` sussiste disparita` di trattamento rispetto agli ospedalieri cui sia conferito un qualsiasi incarico di insegnamento universitario o ai docenti universitari appartenenti ad altra facolta` ai quali sia consentito il cumulo di piu` rapporti di impiego, in quanto tali soggetti svolgono, in effetti, due lavori separati e distinti e sono titolari di due distinti rapporti di lavoro. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 4 della legge 25 marzo 1971 n. 213, in riferimento all'art, 3 della Costituzione). - cfr. S. n. 103/1977.

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 97 cost. · Art. 4 Soppressione dei compensi fissi per i ricoveri ospedalieri di cui all'articolo 82 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e della Cassa nazionale di conguaglio di cui, al decreto-legge 18 novembre 1967, n. 1044, convertito in legge 17 gennaio 1968, n. 4

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 136/1997

    Questione infondata
    16 maggio 1997

    È infondata la questione di legittimità costituzionale -sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. - degli artt. 4 della legge 25 marzo 1971, n. 213, 31 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, e 102 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, nella parte in cui, non prevedendo alcun compenso per la maggiore attività svolta dai docenti universitari medici in servizio presso cliniche o istituti convenzionati, impediscono anche la corresponsione dell'indennità prevista, quando, come accade per i docenti medici al vertice della carriera universitaria, il loro livello retributivo abbia raggiunto e superato quello dell'omologo profilo ospedaliero. L'indennità prevista dalle norme in questione non ha un contenuto corrispettivo dell'attività assistenziale prestata, ma ha piuttosto una funzione perequativa, perseguendo essa la finalità di evitare disparità di complessivo trattamento economico tra medici ospedalieri e medici universitari. Ribadendo quanto già affermato dalla sentenza n. 126 del 1988 di questa Corte, in riferimento ai docenti universitari di medicina tenuti a svolgere attività assistenziale, non può parlarsi di disparità di trattamento con i medici ospedalieri che non siano docenti universitari e che percepiscono il medesimo stipendio, pur svolgendo solo attività assistenziale, poiché per i professori, dei quali si tratta, l'attività assistenziale si compenetra con quella didattico-scientifica. red.: R. Foglia

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 4 Soppressione dei compensi fissi per i ricoveri ospedalieri di cui all'articolo 82 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e della Cassa nazionale di conguaglio di cui, al decreto-legge 18 novembre 1967, n. 1044, convertito in legge 17 gennaio 1968, n. 4

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 239/1990

    Questione infondata
    8 maggio 1990

    L'attribuzione ai docenti universitari in medicina, che svolgono anche attività assistenziale ai malati, della speciale indennità di cui all'art. 4, legge n. 213 del 1971 (c.d. indennità De Maria) è finalizzata - nella scelta discrezionale del legislatore, cui spetta lo stabilire e il variare nel tempo del sistema di attribuzione del compenso per detto maggior impegno - a perequare il trattamento con quello dei medici ospedalieri di pari funzioni e anzianità. Il venir meno della funzione livellatrice dell'indennità in questione, in conseguenza dell'aumento delle retribuzioni dei medici ospedalieri, non può tuttavia essere addotto per denunziare una disparità di trattamento rispetto ai professori universitari di altre facoltà, in quanto la posizione di questi ultimi non è assumibile al riguardo - come la Corte ha già ripetutamente affermato - a "tertium comparationis", ma costituisce circostanza di mero fatto, del tutto contingente e riferibile alla dinamica retributiva della categoria. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, legge 25 marzo 1971, n. 213, sollevata in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 Cost.). - S. n. 126/1981; O. n. 673/1988.

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 97 cost. · Art. 4 Soppressione dei compensi fissi per i ricoveri ospedalieri di cui all'articolo 82 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e della Cassa nazionale di conguaglio di cui, al decreto-legge 18 novembre 1967, n. 1044, convertito in legge 17 gennaio 1968, n. 4

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1971-03-25;213~art4 · fonte su Normattiva