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Al personale assunto a norma del contratto tipo, approvato con decreto Ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive modificazioni, nonche' al personale avventizio ed a ferma temporanea del soppresso Ministero dell'Africa italiana, sara' corrisposta, in caso di cessazione dal servizio ai sensi dell'art. 7, una indennita' pari a tante mensilita' di stipendio o retribuzione, d'indennita' di carovita, comprese le eventuali quote complementari, e di indennita' di funzione o di assegno perequativo, nella misura spettante alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio, quanti sono gli anni, o frazione di anno superiore a sei mesi, di servizio prestato alle dipendenze dello Stato. Al personale indicato nel secondo comma dell'art. 7, la indennita' e' liquidata nella misura e con i criteri stabiliti nel precedente comma. Nei confronti del personale stesso sono considerati utili agli effetti del computo dell'indennita' di cui al presente articolo:

  • a)il servizio prestato alle dipendenze dei cessati Governi dell'Africa orientale italiana e della Libia ed eventualmente delle locali autorita' di occupazione bellica;
  • b)il periodo di tempo passato nei campi di prigionia o di internamento e, fino a sei mesi dall'entrata in vigore del trattato di pace, quello comunque passato in soggezione alle forze di occupazione, nei territori gia' di sovranita' italiana in Africa;
  • c)il periodo di tempo eventualmente intercorso, e fino al massimo di due anni, tra la data di scadenza del congedo coloniale e quella della destinazione presso Amministrazioni dello Stato ai sensi della legge 16 settembre 1940, n. 1450, e del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 839;
  • d)il servizio prestato alle dipendenze delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, ai sensi della legge 16 settembre 1940, n. 1450, e del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 839. In aggiunta alla indennita' di cui ai commi precedenti, e' corrisposta ai personali ivi previsti una semestralita' degli assegni indicati nel primo comma del presente articolo e verra' trasferita in proprieta', a coloro che ne siano forniti, la polizza di assicurazione.

Testo in vigore dal 16 giugno 1953 al 26 novembre 1955

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urn:nir:stato:legge:1953-04-29;430~art9 · fonte del testo