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A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, e fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato della guerra attuale, e' sospesa l'applicazione dell'art. 1 del R. decreto 27 marzo 1939-XVII, n. 1223, e dell'art. 1 del R. decreto 28 marzo 1939-XVII, n. 2245, limitatamente agli ufficiali e sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza che appartengano o che abbiano appartenuto a comandi, unita', reparti, servizi od enti militari mobilitati per la guerra attuale.

Testo in vigore dal 17 febbraio 1941 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1941-01-27;39~art1 · fonte del testo