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[1]Gli appartenenti al personale di cui agli articoli 1 e 2 prescelti o idonei all'avanzamento, che non poterono conseguire la promozione per mancanza dello stato di coniugato o di vedovo, assumeranno, ai soli effetti giuridici, con la promozione, la sede di anzianita' assoluta e relativa che sarebbe spettata se fossero stati promossi a loro turno, fermo restando l'ordine delle promozioni gia' effettuate.
[2]La stessa norma si applica anche nei confronti di coloro che siano promossi o da promuovere per merito di guerra, qualora risulti piu' favorevole l'anzianita' che potrebbe essere loro attribuita ai sensi del precedente comma.
Testo in vigore dal 17 febbraio 1941 al 9 maggio 2025
