Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1956
Confronto con la versione in vigore dal 31 agosto 1965 al 16 dicembre 2010. 110 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Qualora la cessazione dal servizio comporti il diritto al trattamento di quiescenza nella forma della indennita' una volta tanto a favore del mutuatario, tale trattamento e' corrisposto per la parte pari alla differenza tra l'importo spettante e quello del debito insoluto. Qualora la cessazione dal servizio comporti al mutuatario il diritto al trattamento di quiescenza nella forma della pensione, il debito insoluto si trasforma in quota annua vitalizia il cui importo in nessun caso puo' superare il quinto del complessivo trattamento predetto. Tale quota, da detrarsi ratealmente sulle tredici mensilita' del trattamento diretto annuo dovuto, si determina con l'applicazione della Tabella B allegata alla legge 11 aprile 1955, n. 379.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1956-10-19;1224~art16 · fonte del testo