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Nel caso di cessazione dal servizio per il quale non sorga il diritto al trattamento di quiescenza nella forma della pensione, oppure di interruzione del servizio, qualora l'estinzione del prestito non si possa ottenere integralmente seguendo le modalita' indicate agli articoli 11, 12 e 14, il debito insoluto puo' essere recuperato dalla Cassa mutuante con privilegio sugli emolumenti comunque spettanti al debitore, anche se dichiarati insequestrabili, impignorabili od incedibili da leggi speciali, salva la facolta' di procedere sugli altri beni del debitore avvalendosi della procedura coattiva stabilita per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli enti pubblici. In nessun caso si possono perseguire le indennita' premio di servizio, gli assegni vitalizi, ed i concorsi e sussidi per l'assistenza sanitaria conferiti dall'Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti da enti locali e quelli analoghi conferiti dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali e da altri Istituti similari.
Testo in vigore dal 7 novembre 1956 al 16 dicembre 2010
