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((Qualora la cessazione dal servizio comporti il diritto al trattamento di quiescenza nella forma della indennita' una volta tanto a favore del mutuatario, tale trattamento e' corrisposto per la parte pari alla differenza tra l'importo spettante e quello del debito insoluto. Qualora la cessazione dal servizio comporti al mutuatario il diritto al trattamento di quiescenza nella forma della pensione, il debito insoluto si trasforma in quota annua vitalizia il cui importo in nessun caso puo' superare il quinto del complessivo trattamento predetto. Tale quota, da detrarsi ratealmente sulle tredici mensilita' del trattamento diretto annuo dovuto, si determina con l'applicazione della Tabella B allegata alla legge 11 aprile 1955, n. 379)).

Testo in vigore dal 31 agosto 1965 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 agosto 1965

Confronto con la versione in vigore dal 7 novembre 1956 al 31 agosto 1965. 203 parole tolte, 13 parole aggiunte in 4 capoversi.

Qualora la cessazione dal servizio comporti il diritto al trattamento di quiescenzatolto: , nella forma dell'indennita' aggiunto: nella forma della indennita' una volta tanto a favore del mutuatario tolto: oppure della vedova o degli orfani dell'iscritto deceduto nei novanta giorni dalla data della concessione del prestito, tale trattamento e' corrisposto tolto: agli interessati per la parte pari alla differenza tra l'importo spettante e quello del debito insoluto. Qualora la cessazione dal servizio comporti aggiunto: al mutuatario il diritto al trattamento di quiescenza nella forma della pensione, il debito insoluto … importo in nessun caso puo' superare il quinto del complessivo trattamento predetto. Tale quota tolto: e' detratta:

tolto: a) dal trattamento diretto, nel caso di cessazione al servizio per cause diverse dalla morte se il mutuatario in pensione sopravvive alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di concessione del prestito;

tolto: b) dal trattamento diretto e da quello eventuale di riversibilita', nel caso di cessazione di cui alla lettera a), qualora il mutuatario in pensione muoia prima della scadenza del termine predetto;

tolto: c) dal trattamento indiretto, nel caso di cessazione dal servizio per morte che avvenga nei novanta giorni dalla data di concessione del prestito. Ai fini della determinazione della quota annua vitalizia di cui al comma precedente, daaggiunto: , da detrarsi ratealmente sulle tredici mensilita' del trattamento aggiunto: diretto annuo dovuto, si tolto: applicano la tabella aggiunto: determina con l'applicazione della Tabella B allegata alla legge 11 aprile 1955, n. 379 tolto: nel caso contemplato alla lettera a), e le tabelle II, III, IV, V allegate alla legge 22 giugno 1954, n. 523, nei casi contemplati alle lettere b) e c). Nel caso in cui alla lettera b), la quota annua vitalizia, da detrarsi per lo stesso importo tanto dalla pensione diretta quanto da quella di riversibilita', viene determinata prendendo per base l'eta' della, vedova e degli orfani alla data della cessazione dal servizio del mutuatario.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-10-19;1224~art16 · fonte del testo