Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 novembre 1956 al 31 agosto 1965. Leggi il testo vigente →
Qualora la cessazione dal servizio comporti il diritto al trattamento di quiescenza, nella forma dell'indennita' una volta tanto a favore del mutuatario oppure della vedova o degli orfani dell'iscritto deceduto nei novanta giorni dalla data della concessione del prestito, tale trattamento e' corrisposto agli interessati per la parte pari alla differenza tra l'importo spettante e quello del debito insoluto. Qualora la cessazione dal servizio comporti il diritto al trattamento di quiescenza nella forma della pensione, il debito insoluto si trasforma in quota annua vitalizia il cui importo in nessun caso puo' superare il quinto del complessivo trattamento predetto. Tale quota e' detratta:
- a)dal trattamento diretto, nel caso di cessazione al servizio per cause diverse dalla morte se il mutuatario in pensione sopravvive alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di concessione del prestito;
- b)dal trattamento diretto e da quello eventuale di riversibilita', nel caso di cessazione di cui alla lettera a), qualora il mutuatario in pensione muoia prima della scadenza del termine predetto;
- c)dal trattamento indiretto, nel caso di cessazione dal servizio per morte che avvenga nei novanta giorni dalla data di concessione del prestito. Ai fini della determinazione della quota annua vitalizia di cui al comma precedente, da detrarsi ratealmente sulle tredici mensilita' del trattamento annuo dovuto, si applicano la tabella B allegata alla legge 11 aprile 1955, n. 379 nel caso contemplato alla lettera a), e le tabelle II, III, IV, V allegate alla legge 22 giugno 1954, n. 523, nei casi contemplati alle lettere b) e c). Nel caso in cui alla lettera b), la quota annua vitalizia, da detrarsi per lo stesso importo tanto dalla pensione diretta quanto da quella di riversibilita', viene determinata prendendo per base l'eta' della, vedova e degli orfani alla data della cessazione dal servizio del mutuatario.
Testo in vigore dal 7 novembre 1956 al 31 agosto 1965
