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Le sovvenzioni di cui all'articolo precedente devono essere estinte entro un periodo non superiore ad anui dieci, con cessione di quote della, retribuzione fino al quinto del suo ammontare. Ai fini dell'applicazione del comma precedente, si considera come retribuzione:

  • a)per il richiedente iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali o alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, l'importo corrispondente ai sette decimi della retribuzione annua contributiva attribuita all'iscritto stesso all'atto della richiesta;
  • b)per il richiedente iscritto alla Cassa per le pensioni ai sanitari, l'importo pari ai sette decimi della retribuzione annua che risulterebbe attribuita all'iscritto medesimo computandola con l'adozione degli stessi criteri previsti dalla precedente lettera a) per gli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali;
  • c)per l'ufficiale giudiziario, l'importo che risulterebbe dall'applicazione degli stessi criteri indicati alla precedente lettera b), prendendo per base gli emolumenti iniziali di un dipendente statale del grado 11° di gruppo B;
  • d)per l'aiutante ufficiale giudiziario, l'importo che risulterebbe dall'applicazione degli stessi criteri indicati alla precedente lettera h), prendendo per base gli emolumenti enti iniziali di un dipendente statale del grado 13° di gruppo C.

Testo in vigore dal 7 novembre 1956 al 2 ottobre 1962

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urn:nir:stato:legge:1956-10-19;1224~art2 · fonte del testo