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Le sovvenzioni di cui all'articolo precedente devono essere estinte entro un periodo non superiore ad anui dieci, con cessione di quote della, retribuzione fino al quinto del suo ammontare. Ai fini dell'applicazione del comma precedente, si considera come retribuzione:

  • a)per il richiedente iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali o alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, l'importo corrispondente ai sette decimi della retribuzione annua contributiva attribuita all'iscritto stesso all'atto della richiesta;
  • b)per il richiedente iscritto alla Cassa per le pensioni ai sanitari, l'importo pari ai sette decimi della retribuzione annua che risulterebbe attribuita all'iscritto medesimo computandola con l'adozione degli stessi criteri previsti dalla precedente lettera a) per gli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali;
  • c)per l'ufficiale giudiziario, l'importo che risulterebbe dall'applicazione degli stessi criteri indicati alla precedente lettera b), prendendo per base gli emolumenti iniziali di un dipendente statale del grado 11° di gruppo B; 1 4 6 7
  • d)per l'aiutante ufficiale giudiziario, l'importo che risulterebbe dall'applicazione degli stessi criteri indicati alla precedente lettera h), prendendo per base gli emolumenti enti iniziali di un dipendente statale del grado 13° di gruppo C. 1 4 6 7
Gli interventi su questo articolo(4)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 12 agosto 1962, n. 1353

1

La L. 12 agosto 1962, n. 1353, ha disposto (con l'art. 14, comma 2) che "Le norme contenute nel comma secondo, lettere c) e d) dell'articolo 2 della citata legge n. 1224, sono modificate nel senso che si considera come retribuzione, per l'ufficiale giudiziario, l'importo di lire 525.000, 675.000, 750.000, 825.000 e, per l'aiutante ufficiale giudiziario, l'importo di lire 367.500, 472.500, 525.000, 577.500, rispettivamente, per i casi di appartenenza al primo, secondo, terzo o quarto periodo previsto, per quanto concerne il contributo personale, dal comma secondo dell'articolo 12".

L. 12 agosto 1962, n. 1353, come modificata dalla L. 27 gennaio 1968, n. 36

4

La L. 12 agosto 1962, n. 1353, come modificata dalla L. 27 gennaio 1968, n. 36, ha disposto (con l'art. 14, comma 2) che "Ai fini delle sovvenzioni contro cessione del quinto della retribuzione, gli importi indicati al secondo comma dell'articolo 14 della legge 12 agosto 1962, n. 1353, vengono elevati, per l'ufficiale giudiziario, a lire 880 mila, 1.130.000, 1.250.000, 1.380.000 e, per l'aiutante ufficiale giudiziario, a lire 620.000, 800.000, 880.000, 970.000, rispettivamente, per i casi di appartenenza al primo, secondo, terzo o quarto periodo previsto, per quanto concerne il contributo personale, dal comma secondo dell'articolo 12 della legge suddetta".

6

La L. 12 agosto 1962, n. 1353, come modificata dalla L. 27 gennaio 1968, n. 36, a sua volta modificata dalla L. 18 novembre 1975, n. 586 ha disposto (con l'art. 14, comma 2) che "Ai fini delle sovvenzioni contro cessione del quinto della retribuzione, gli importi indicati all'articolo 11 della legge 27 gennaio 1968, n. 36, vengono elevati, per l'ufficiale giudiziario a L. 1.800.000, 2.200.000, 2.800.000, 3.400.000 e, per l'aiutante ufficiale giudiziario, a L. 1 milione 350.000, 1.650.000, 2.100.000, 2.550.000, rispettivamente, per i casi di appartenenza al primo, secondo, terzo e quarto periodo previsto, per quanto concerne il contributo personale, dal comma secondo dell'articolo 12 della legge 12 agosto 1962, n. 1353".

L. 27 aprile 1981, n. 167

7

La L. 27 aprile 1981, n. 167 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Ai fini delle sovvenzioni contro cessioni del quinto della retribuzione, a modifica ed integrazione di quanto disposto alle lettere c) e d) dell'articolo 2 della legge 19 ottobre 1956, n. 1224, e successive modificazioni, la determinazione della quota massima cedibile dall'ufficiale giudiziario, dall'aiutante ufficiale giudiziario e dal coadiutore, si effettua con i criteri indicati alla lettera a) dell'articolo 2 della legge 19 ottobre 1956, n. 1224, assumendo come retribuzione annua contributiva il trattamento economico minimo garantito di cui all'ultimo comma dell'articolo 10 della presente legge".

Testo in vigore dal 17 maggio 1981 al 16 dicembre 2010

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Che cosa è cambiato dal 17 maggio 1981

Confronto con la versione in vigore dal 20 dicembre 1975 al 17 maggio 1981.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 27 aprile 1981, n. 167

    La L. 27 aprile 1981, n. 167 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Ai fini delle sovvenzioni contro cessioni del quinto della retribuzione, a modifica ed integrazione di quanto disposto alle lettere c) e d) dell'articolo 2 della legge 19 ottobre 1956, n. 1224, e successive modificazioni, la determinazione della quota massima cedibile dall'ufficiale giudiziario, dall'aiutante ufficiale giudiziario e dal coadiutore, si effettua con i criteri indicati alla lettera a) dell'articolo 2 della legge 19 ottobre 1956, n. 1224, assumendo come retribuzione annua contributiva il trattamento economico minimo garantito di cui all'ultimo comma dell'articolo 10 della presente legge".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-10-19;1224~art2 · fonte del testo