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Il capo e il vice capo della Delegazione da trarsi, di regola, dai ruoli delle Amministrazioni dello Stato e da distaccarsi presso la Delegazione medesima, sono nominati con decreto del Ministro per il commercio con L'estero di concerto col Ministro per il tesoro e col Ministro per gli affari esteri. Il Governo della Repubblica e' delegato a determinare per il periodo di due anni, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le indennita' da corrispondere al capo e al vice capo della Delegazione, le quali saranno determinate in relazione all'importanza dei lavori da svolgersi, alle spese di rappresentanza e alle remunerazioni locali in uso.

Testo in vigore dal 10 dicembre 1954 al 24 settembre 1959

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urn:nir:stato:legge:1954-11-22;1127~art5 · fonte del testo