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Gli orari ed i programmi orientativi di insegnamento e d'esame dei corsi previsti dai commi primo, secondo e terzo del precedente articolo 1, nonche' le modalita' di svolgimento degli esami di cui al precedente articolo 3, saranno stabiliti dal Ministro per la pubblica istruzione sentiti il Consiglio superiore della pubblica istruzione e la commissione di cui al primo comma dello stesso articolo 1 e potranno essere via via modificati sulla base dei risultati della sperimentazione.
Testo in vigore dal 8 novembre 1969 al 18 ottobre 1970
