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[1]Le somme autorizzate dall'articolo precedente sono iscritte in appositi capitoli dell'entrata e dell'uscita, nella parte straordinaria del bilancio delle ferrovie e corrispondentemente nella parte straordinaria, movimento di capitali, del bilancio dell'entrata dello Stato e in quello della spesa del Ministero del tesoro nella misura, per ogni esercizio finanziario, che sara' concordata fra il Ministero stesso e l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

[2]In apposito capitolo della parte ordinaria del bilancio medesimo, sara' pure inscritta, a cominciare dall'esercizio 1908-909 e seguenti, una somma eguale al due per cento del provento lordo del traffico, destinata a coprire la spesa delle minori migliorie da eseguire negli impianti fissi, nei fabbricati e sulle linee.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1906 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1906-12-23;638~art2 · fonte del testo