Spese straordinarie occorrenti per le ferrovie esercitate dallo Stato e relativa provvista di fondi
Art. 4
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Sono abrogati i limiti di cui al capoverso dell'art. 4 della legge 19 aprile 1906, n. 127, ed alla lettera d) dell'art. 1 della legge 25 giugno 1905, suddetta.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1906 al 16 dicembre 2009
