Gli insegnanti delle scuole per i ciechi possono essere trasferiti, su domanda o per servizio, ad altre scuole per i ciechi con le stesse modalita' seguite per gli insegnanti di ruolo delle comuni scuole elementari, a norma delle disposizioni vigenti in materia.

Testo vigente dal 20 novembre 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-10-26;1463~art10 · fonte del testo