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Nei concorsi che, nel primo quinquennio dell'entrata in vigore della presente legge, saranno indetti a norma del precedente art. 7, la meta' dei posti sara' riservata al personale in servizio, alla data di pubblicazione della presente legge, nelle scuole elementari funzionanti presso gli Istituti per ciechi di cui all'annessa tabella e che non abbia i requisiti richiesti dalla lettera a) del precedente art. 11.
Testo in vigore dal 20 novembre 1952 al 7 aprile 1960
