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Al personale che otterra' l'inquadramento nei ruoli statali in applicazione del presente art. 11 sara' riconosciuta, agli effetti dell'inquadramento stesso, un'anzianita' corrispondente agli anni di servizio prestati presso le scuole parificate per ciechi, purche' la rispettiva nomina sia stata disposta con regolare provvedimento approvato dal competente provveditore agli studi. Detto servizio sara' valutato secondo le norme di cui all'art. 157 del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577.
Testo in vigore dal 20 novembre 1952 al 24 settembre 1954
