Statizzazione di istituti musicali pareggiati

Art. 8 (Convenzione Istituto musicale "C.Pollini")

Lo Stato provvedera' ad assumere nei ruoli ordinari dei Conservatori di musica, il personale di ruolo ordinario dell'Istituto musicale "C. Pollini", che si trovi nelle seguenti condizioni:

  • 1)per gli insegnanti:
  • a)che non abbiano raggiunto i limiti di eta' previsti dalle vigenti leggi;
  • b)che coprano un posto di ruolo nell'attuale Istituto musicale pareggiato "Cesare Pollini" per il quale corrisponda un posto di ruolo nell'organico del nuovo Conservatorio;
  • c)che siano stati dichiarati idonei dalla Commissione ministeriale d'ispezione;
  • d)che siano in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per il personale di ruolo dello Stato;
  • 2)per il personale amministrativo e subalterno:
  • a)che non abbiano superato il limite massimo di eta' per il collocamento a riposo e siano in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per il personale di ruolo dello Stato;
  • b)che abbiano gia' conseguito la conferma nei ruoli dell'Istituto musicale "Cesare Pollini" alla data di entrata in vigore della presente convenzione;
  • c)che abbiano riportato la qualifica non inferiore a "distinto" durante l'intero periodo di servizio.

Testo vigente dal 5 settembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-08-08;663~convenzione-istituto-musicale-c-pollini-art8 · fonte su Normattiva