Statizzazione di istituti musicali pareggiati

Art. 10 (Convenzione Istituto musicale "L.D'Annunzio")

Lo Stato provvedera' ad assumere nei ruoli ordinari del Conservatorio di musica il personale di ruolo dell'istituto musicale pareggiato "L. D'Annunzio" che si trovi nelle seguenti condizioni:

  • a)non abbia raggiunto i limiti di eta' previsti dalle vigenti leggi;
  • b)che copra un posto di ruolo nell'attuale Istituto musicale pareggiato "L. D'Annunzio" per il quale corrisponda un posto di ruolo nell'organico del nuovo Conservatorio;
  • c)che sia dichiarato idoneo dalla Commissione ministeriale d'ispezione;
  • d)che sia in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per il personale di ruolo dello Stato. Il personale amministrativo non di ruolo in servizio alla data del 1 ottobre 1969 sara' inquadrato nei ruoli ordinari del Conservatorio alle condizioni di cui alle precedenti lettere a), c), d).

Testo vigente dal 5 settembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-08-08;663~convenzione-istituto-musicale-l-d-annunzio-art10 · fonte su Normattiva