Statizzazione di istituti musicali pareggiati
Art. 11 (Convenzione Istituto musicale "U.Giordano")
Lo Stato provvedera' ad assumere nei ruoli ordinari dei Conservatori di musica il personale di ruolo dell'istituto musicale pareggiato "U. Giordano" che si trovi nelle seguenti condizioni:
- 1)per gli insegnanti:
- a)che non abbiano raggiunto i limiti di eta' previsti dalle vigenti disposizioni;
- b)che coprano un posto di ruolo nell'istituto musicale pareggiato "U. Giordano" per il quale corrisponda il posto di ruolo nell'organico del nuovo Conservatorio;
- c)che sia stato dichiarato idoneo dalla Commissione ministeriale d'ispezione;
- d)che sia in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per il personale di ruolo dello Stato;
- 2)per il personale amministrativo e subalterno:
- a)che sia in possesso di tutti i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per il personale di ruolo dello Stato;
- b)che abbia gia' conseguito la stabilita' nei ruoli dell'Istituto musicale pareggiato "U. Giordano" alla data di entrata in vigore della presente convenzione;
- c)che abbia riportato qualifica non inferiore a "distinto" durante l'intero periodo di servizio;
- d)l'impiegata comunale, signora Balta Clara in Rinaldi, che presta ininterrotto servizio sin dal dicembre 1966, in qualita' di distaccata alla Segreteria dell'Istituto musicale pareggiato "U. Giordano", ai sensi del regolamento interno dell'Istituto stesso, approvato con deliberazione del 21 maggio 1955, puo' chiedere l'inquadramento nei ruoli dello Stato, qualora sia in possesso di tutti i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per il personale di ruolo dello Stato; abbia gia' conseguito la stabilita' nei ruoli dell'Amministrazione comunale e abbia riportata la qualifica non inferiore a "distinto" durante l'intero periodo di servizio.
Testo vigente dal 5 settembre 1977
