Statizzazione di istituti musicali pareggiati

Art. 8 (Convenzione Istituto musicale "L.Canepa")

Lo Stato provvedera' ad assumere nei ruoli ordinari dei Conservatori di musica il personale di ruolo dell'Istituto musicale pareggiato "L. Canepa" che si trovi nelle seguenti condizioni:

  • 1)per gli insegnanti:
  • a)che non abbia raggiunto i limiti di eta' previsti dalle vigenti leggi;
  • b)che ricopra un posto di ruolo nell'istituto musicale pareggiato "L. Canepa" per il quale corrisponda un posto di ruolo nell'organico del nuovo Conservatorio;
  • c)che sia stato dichiarato idoneo dalla Commissione ministeriale di ispezione;
  • d)che sia in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per il personale di ruolo dello Stato;
  • 2)per il personale amministrativo ed ausiliario:
  • a)che sia in possesso di tutti i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per il personale di ruolo dello Stato;
  • b)che abbia gia' conseguito la stabilita' nei ruoli dell'Istituto musicale pareggiato "L. Canepa" alla data di entrata in vigore della presente Convenzione.

Testo vigente dal 5 settembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-08-08;663~convenzione-istituto-musicale-l-canepa-art8 · fonte su Normattiva